Aiutaci – Donazioni

Fondazione MISSIONI CONSOLATA ONLUS
è il canale per sostenere le opere dei Missionari della Consolata nel mondo

Intestare ogni donazione a:

MISSIONI CONSOLATA ONLUS
Corso Ferrucci 14 – 10138 Torino

Fondazione Missioni Consolata Onlus


Ecco i dati da usare con le Poste Italiane:


  • Conto Corrente Postale (CCP) numero 33.40.51.35
    Codice IBAN:           IT35 T076 0101 0000 0003 3405 135
    Codice BIC/SWIFT:  bppiitrrxxx

    • NOTA: se possibile usare il CC Postale è allegato alla rivista che contiene già i dati del donatore. Questo evita il rischio di inviare più copie della stessa rivista allo stesso indirizzo ma con nomi diversi.

DATI BANCARI:


  • BANCA ETICA – CC bancario n. 17114745
    Intestato a Fondazione MISSIONI CONSOLATA ONLUS
    Codice IBAN:          IT88Q0501801000000017114745
    Codice BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A

  • INTESA SANPAOLO – CC bancario n. 124201
    Intestato a Fondazione MISSIONI CONSOLATA ONLUS
    Codice IBAN:           IT69 F 03069 09606 100000124201
    Codice BIC/S:WIFT: BCITITMM

Puoi donare anche con SATISPAY

(inquadra il QR col tuo cellulare)

oppure con

(clicca sul logo)

 (per favore indicare chiaramente la causale)
NOTA: tutte le donazioni e le offerte sono deducibili
dalla Dichiarazione dei redditi.


Per informazioni chiedere delle Signore Antonella o Miriam:
Tel.: 011/4.400.400  – Fax: 011/4.400.459
E-mail: amministratore@missioniconsolataonlus.it


Come aiutare?


1. Donazioni per i progetti dei nostri missionari

Indicare il progetto specifico o il missionario che si vuole sostenere, oppure scrivere “donazione liberale per le missioni”.

2. «Sostegno a distanza» per bambini, studenti e scuole

Detto anche «adozioni a distanza», per mandare a scuola ragazzi e ragazze di famiglie povere.

3. Contributo liberale alla rivista

Il 100% di quanto donato va al progetto indicato. Per sostenere la rivista aggiungere un extra specificando: «€ … per la rivista».

Per riceverla senza altra donazione si suggerisce un contributo annuo di € 30.

Come ricevere la rivista? Come cancellare l’invio della rivista? Come segnalare errori di spedizione, cambi di indirizzo, ricezione di più copie allo stesso indirizzo o altri errori?

  • Via email: scrivere a Miriam spedizioni@missioniconsolataonlus.it
  • Via lettera: scrivere a: Ufficio spedizioni Missioni Consolata – Corso Ferrucci 14 – 10138 Torino
  • Via telefono: chiamare il centralino al 011 4400400 e chiedere di Miriam o di Antonella.

4. Il 5 per MILLE a Missioni Consolata Onlus

Non richiede esborsi in denaro. Basta indicare sulla dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello unico, il codice fiscale della nostra Onlus: 97615590011

 


Altri modi di aiutare i missionari e le loro opere

EREDITA’ E LEGATI

L’Istituto Missioni Consolata, registrato a livello legale anche con altri nomi (Collegio Internazionale della Consolata per le Missioni Estere o Istituto Missionari di Maria SS. Consolata) può essere aiutato e sostenuto anche in altri modi, come Eredità e Legati. Per informazioni basta scrivere una email a ufficiolegale@consolata.net o una lettera a:

Istituto Missionari di Maria SS. Consolata
Ufficio Legale
Corso Ferrucci, 14 – 10138 TORINO
Tel. 011/4.400.400011/4.400.400

Sante Messe

I Missionari della Consolata sono disponibili a celebrare sante Messe secondo le intenzioni degli offerenti.
Per richiedere la celebrazione di sante Messe, si usi

  • il conto corrente postale numero 18377101,
    IBAN IT24 Q076 0101 0000 0001 8377 101
    intestato a «Istituto Missioni Consolata» Corso Ferrucci 14 – 10138 Torino.

Per favore non usate quello allegato alla rivista che è intestato a «Missioni Consolata Onlus». Le offerte per Sante Messe non sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi.


I vantaggi fiscali

Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 35 del 14/3/2005, convertito in Legge con L.. n. 80 del 14/5/2005: Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ai fini fiscali, per godere dei benefici, occorre conservare per 5 anni la ricevuta del CCP o del bonifico bancario, che dimostri il versamento effettuato.

DONAZIONI E FISCO: chi, come, quanto

Il decreto legge sulla «competitività» (nella fattispecie l’art. 14), approvato il giorno 11-3-2005 dal Consiglio dei Ministri (con riferimento normativo = D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, pubblicato sulla G.U. n. 62), introduce importanti novità in materia fiscale nel settore dedicato al non-profit. È, infatti, aumentato in maniera rilevante il limite per poter effettuare le donazioni agli enti non-profit. Vediamo in dettaglio di cosa tratta.

La norma, oggetto di lunga trattativa parlamentare, è nota agli operatori del settore come la «Più Dai, Meno Versi», tratta in particolare delle erogazioni librali alle Onlus (sia iscritte alla Direzione Regionale sia di diritto, quali associazioni di volontariato, cornoperative sociali) e alle associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, iscritte nell’apposito registro dalla legge n. 383/2000. • Il comma 1 tratta dell’incremento della deducibilità delle donazioni in denaro e/o in natura, erogate da persone fisiche o enti soggetti all’IRES, fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro annui. La norma quindi estende di molto il limite massimo di deducibilità per le donazioni al non-profit: si passa infatti dall’attuale tetto previsto di 2.065,83 euro per le Onlus e 1.549,37 euro per le associazioni di promozione sociale, al nuovo limite di 70.000 euro per anno. Si ricorda e si sottolinea, con riferimento al donatore, che la somma donata può essere dedotta dal reddito e non detratta dall’imposta relativa di riferimento (IRPEF per le persone fisiche, IRES per i soggetti in reddito d’impresa).

• Il comma 2 è di particolare interesse per la vita quotidiana e per l’ordinaria gestione contabile degli enti non-profit potenziali destinatari di tali norme. Infatti le agevolazioni previste al comma 1 competono solo alle organizzazioni che con completezza e analiticità rappresentano tutte le operazioni contabili e non solo, che entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio redigano un documento di bilancio che rappresenti adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria. È chiaro da una prima lettura, come i vari rendiconti d’esercizio compilati da molte organizzazioni di volontariato non sono più sufficienti per gli enti che volessero avvalersi di detta agevolazione; vi è quindi la necessità di dotarsi di una contabilità strutturata, che porti alla redazione di un dettagliato e trasparente bilancio d’esercizio.

• Il comma 3 lascia inalterata la possibilità da parte dei titolari di reddito d’impresa, di beneficiare anche alle erogazioni previste dall’art. 100 del TUIR (DPR 917/86). Da ciò se ne deduce che per i titolari di reddito d’impresa, e non per le persone fisiche, sembra che vi sia la possibilità di scegliere quindi tra due regimi di deducibilità, quello previsto dall’art. 100 del TUIR (il precedente regime che resta in vigore) e quello previsto dal nuovo decreto legge di cui in oggetto. Del resto il comma 6 puntualizza che il beneficio fiscale di cui al comma 1, non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazioni e deduzioni d’imposta da altre disposizioni legislative.

• Il comma 4 e il comma 5 trattano del sistema sanzionatorio connesso all’utilizzo di tali agevolazioni. Se l’erogazione liberale è stata dedotta indebitamente da parte del donatore (sia esso persona fisica oppure ente soggetto al reddito d’impresa), il soggetto erogatore è punito con la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.471/1997, con la maggiorazione del 200 per cento rispetto a quanto indebitamente detratto. Ma se la responsabilità dell’ingiusta deduzione è data dall’aspetto di mancato possesso o riscontrata carenza dei requisiti in capo all’ente non-profit beneficiario della donazione, vi è solidarietà nell’indebita detrazione nei confronti dell’erario. Infatti in questo caso, gli enti non-profit richiamati sopra e che hanno diritto a detta agevolazione, risultano solidali e corresponsabili (insieme con i propri amministratori, particolare di non poco conto) per l’indebita detrazione effettuata nei confronti dell’amministrazione fiscale.

L’amministratore MC Onlus

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