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Il 12 giugno 2026 è entrato in piena attuazione il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, a due anni dalla sua entrata in vigore ufficiale. In questo periodo di transizione, gli stati membri dell’Unione hanno dovuto adattare i propri sistemi nazionali alle nuove norme comuni. Si tratta di un cambiamento enorme, che ridisegna il modo in cui l’Europa gestisce migrazione, asilo, frontiere e integrazione. L’obiettivo dichiarato è una maggiore efficienza, ma molti temono a discapito delle garanzie fondamentali per chi cerca protezione.
Alle frontiere
Chiunque arrivi a una frontiera esterna dell’Unione in maniera irregolare, comprese le persone soccorse in mare, dovrà sottoporsi a una procedura di identificazione che include la verifica dei documenti, la presa delle impronte digitali e di altri dati biometrici. Lo screening include anche un esame sanitario e un controllo di vulnerabilità, ad esempio per intercettare le vittime di tortura o di tratta. La durata massima è di sette giorni, quattro per i minori non accompagnati.
Il nodo più critico riguarda chi proviene da un Paese con un tasso medio di riconoscimento delle domande d’asilo inferiore al 20%: per questi richiedenti scatta automaticamente la cosiddetta «procedura accelerata di frontiera», che dura al massimo tre mesi (ricorsi compresi) e durante la quale le persone sono trattenute in strutture apposite. Lo stesso vale per chi è considerato un rischio per la sicurezza e, con alcune eccezioni, per le famiglie con bambini. I minori sotto i 12 anni che viaggiano con un familiare sono esenti dalla procedura di frontiera, così come i minori non accompagnati, salvo se considerati un rischio per la sicurezza, mentre i bambini dai 13 anni in su che viaggiano con la famiglia possono essere sottoposti alla procedura accelerata e alla detenzione.
Secondo Save the Children, con il Patto la detenzione minorile rischia di diventare la norma alle frontiere europee. L’organizzazione denuncia inoltre che il Patto consente agli agenti di frontiera di ricorrere a un «grado appropriato di coercizione» per raccogliere dati biometrici da bambini a partire dai sei anni, una previsione che, senza adeguate garanzie, espone i minori a situazioni di paura e ulteriore trauma.
A rendere ancora più problematica questa procedura è un principio giuridico già esistente ma ora esteso su scala europea, la cosiddetta «fiction di non-ingresso»: le persone sottoposte allo screening alle frontiere esterne, pur trovandosi fisicamente in territorio europeo, non sono considerate legalmente al suo interno. Questo limbo giuridico riduce il loro accesso a diritti e procedure, inclusa la stessa procedura d’asilo, e aumenta il rischio di respingimenti illegali verso Paesi in cui la loro incolumità non è garantita.
Procedure accelerate e «Paesi sicuri»
A febbraio, l’Unione ha approvato in via definitiva una lista di «Paesi di origine sicuri» che comprende i paesi candidati a entrare nell’Ue così come Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. Questa classificazione potrà valere anche solo per una parte del loro territorio o per alcune categorie di persone e, per chi proviene da questi Stati, si applicano procedure semplificate e accelerate. Ogni membro dell’Unione potrà inoltre designare ulteriori Paesi come sicuri. Questo approccio introduce una presunzione automatica di non bisogno di protezione che rischia di travolgere il principio cardine del diritto d’asilo, secondo il quale ogni richiedente ha diritto a una valutazione individuale della propria situazione.
Analoghe preoccupazioni riguardano le procedure accelerate. Tempi ristretti rendono difficile per i richiedenti raccogliere le prove necessarie a sostenere la propria domanda d’asilo, costruire un rapporto di fiducia con avvocati e assistenti sociali e ottenere documenti, specialmente medici. Il rischio è che la valutazione della vulnerabilità escluda proprio chi avrebbe più bisogno di protezione, ad esempio i sopravvissuti a tortura o violenza di genere, spesso riluttanti a parlare per vergogna o per i sintomi del trauma, o chi soffre di disturbi mentali non immediatamente evidenti.
A questo si aggiunge un problema strutturale: le nuove norme richiedono procedure più rapide ma anche più personale e adeguatamente formato. In molti Paesi i quadri nazionali di attuazione non sono ancora operativi e non è chiaro se gli investimenti necessari siano stati stanziati o lo saranno. Se le risorse rimangono invariate, l’accelerazione delle procedure non produrrà efficienza, ma decisioni più affrettate e con conseguenze dirette sulle persone più vulnerabili.
Solidarietà tra stati
Rimane invariato il principio per cui è lo Stato di primo arrivo a farsi carico della domanda d’asilo, continuando a penalizzare Italia, Spagna, Grecia e Cipro, ufficialmente riconosciuti dalla Commissione europea come «Paesi sotto pressione migratoria». Il Patto introduce un meccanismo di solidarietà «obbligatoria ma flessibile»: gli altri stati membri possono scegliere se contribuire tramite ricollocamenti volontari (trasferendo i richiedenti asilo dai Paesi sotto pressione al proprio territorio), contributi finanziari o supporto tecnico. Chi non vuole accogliere può quindi semplicemente pagare, con il rischio che quei fondi vengano usati per finanziare l’esternalizzazione delle frontiere in Paesi terzi.
Restano aperte questioni fondamentali su come le nuove norme vengano applicate nella pratica. Molti Stati non hanno ancora pienamente recepito le direttive nel diritto nazionale e solo circa la metà ha reso pubblici i propri piani di attuazione. Senza trasparenza e senza adeguate risorse per chi lavora sul campo, dalle autorità nazionali alle organizzazioni della società civile, il rischio concreto è che le profonde disparità di trattamento che da anni caratterizzano il sistema europeo di asilo non solo persistano, ma si aggravino.
Eva Castelletti